Milan, quattro i giocatori multati dopo la festa Scudetto: il comunicato

1 Luglio 2022
- di
Arianna Botticelli
Condividi:
rossonerisiamonoi-milan-news-scudetto-rossonero-tifosi-ringraziamenti-instagram-società
Tempo di lettura: 3 minuti

MILAN SANZIONI FESTA SCUDETTO - Violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Per questo motivo, in via generale, sono stati multati quattro giocatori del Milan. Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali sono stati infatti sanzionati per i comportamenti posti in essere in occasione della festa per il 19° Scudetto. Ecco nello specifico, di seguito, le motivazioni.

Milan, sanzionati in quattro: le motivazioni della Procura

"A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A.Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.

Queste le motivazioni:

  • THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;
  • RADE KRUNIC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;
  • PETERSON MAIGNAN, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;
  • ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l’effetto, dei suoi tifosi;
  • A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata".
Tags:
Articolo della categoria:

Tutti i comunicati ufficiali del Milan, aggiornati in tempo reale dalla nostra redazione. Quando la società pubblica un nuovo comunicato, questa categoria viene aggiornata automaticamente.

Seguici Su

Logo di facebookLogo di InstagramLogo di X Twitter
Banner Castelfalfi | Le villeImmagine del banner Fashion Design Mateverse Show di Swiss-ITMImmagine del banner per il corso di Fashion Designer di Swiss ITMBanner con il logo dei servizi Discrod SgravotechAdvepa 3D for Business
Classifica Serie A 2023-2024
PosTeamPGVPSPt
138297294
238229775
3381914571
4372161069
53818141668
6381891163
7381871361
8371691257
93813141153
93813141153
113812131349
123811121545
13388141638
13389111838
1538992037
15386191337
17388121836
17388111936
1938792230
20382112517
Logo di facebookLogo di InstagramLogo di X Twitter
© Copyright - Rossonerisiamonoi.it
chevron-down